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[Circolare] 29 Ottobre – EMERGENZA COVID 19: DECRETO RISTORI
29 Ottobre 2020
Gentili clienti,
questa notte è stato pubblicato il Decreto Legge nr. 137 del 2020 denominato Decreto Ristori, con il quale sono stati introdotti diversi incentivi in favore delle categorie penalizzate dalle misure anti-contagio previste con il D.P.C.M. del 24.10.2020 entrato in vigore lo scorso 26 ottobre 2020 e con il quale è stata prevista la chiusura, tra gli altri, di piscine e palestre nonché di ristoranti bar e gelaterie dalle ore 18.00.
Il Decreto si compone di 35 articoli, suddivisibili di fatto in tre macro-aree di intervento:
- Sostegno alle imprese e all’economia
- Disposizioni in materia di lavoro
- Misure in materia di salute e sicurezza, e altre disposizioni urgenti.
In questo articolo ci concentreremo in modo particolare sulla prima marco-area di intervento ed in particolare con riferimento ai seguenti incentivi:
- Contributi a fondo perduto – soggetti interessati dalle nuove misure restrittive
- Altre misure agevolative
1) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – SOGGETTI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE
L’art. 1 del testo del Decreto prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti operanti nei settori economici colpiti dalle limitazioni previste dal D.P.C.M. 24.10.2020 emanato nel mese di ottobre al fine di contenere i contagi da Covid-19.
Per capire se si sia compresi in detti settori si dovrà verificare che il codice ATECO della propria attività sia ricompreso tra quelli riportati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori (è prevista comunque la possibilità che con ulteriori decreti del MEF siano individuati ulteriori codice ATECO).
Inoltre, per avere accesso al contributo si dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- possesso di una partita V.A. attiva alla data del 25 ottobre 2020 (attivazioni successive non consentiranno l’accesso al contributo);
- che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi (ossia si sia ridotto di oltre un terzo) rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (per la quantificazione degli importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazioni di cessioni dei beni o di prestazione dei servizi); per i soggetti che hanno attivato la IVA dal 1 gennaio 2019 il contributo spetta anche se tale requisito non sussiste.
L’ammontare del contributo che verrà erogato è cosi quantificabile:
- Per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo previsto dal Decreto Rilancio, il nuovo importo sarà determinato come multiplo del contributo già erogato, facendo riferimento alle percentuali indicate per ciascun codice ATECO dall’Allegato 1 del Decreto Ristori;
- Per i soggetti che non hanno già ricevuto il contributo previsto dal Decreto Rilancio, il nuovo importo sarà determinato come multiplo del contributo quantificato seguendo le medesime modalità che erano previste dal Decreto Rilancio, ovvero:
- 20% della diminuzione del fatturato relativa al mese di aprile, per soggetti con fatturato/corrispettivi 2019 non superiore ad euro 400.000;
- 15% della diminuzione del fatturato relativa al mese di aprile, per soggetti con fatturato/corrispettivi 2019 compresi tra euro 400.000 ed euro 1.000.000;
- 10% della diminuzione del fatturato relativa al mese di aprile, per soggetti con fatturato/corrispettivi 2019 superiori ad euro 1.000.000.
ESEMPIO:
un bar avente codice A.T.E.C.O. 30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina – percentuale prevista dall’Allegato 1: 150%.
non ha ricevuto il contributo a fondo perduto dal Decreto Rilancio;
fatturato mese di aprile 2020: 1000 euro;
fatturato mese di aprile 2019: 10000 euro,
fatturato complessivo anno 2019: 200000 euro.
Tale attività riceverà un contributo a fondo perduto pari ad euro 2.700 così quantificato:
((10.000 – 1.000) X 20%) X 150 % = 2.700 euro
- Per i soggetti che hanno aperto l’attività dal 1 gennaio 2019 e per i quali il requisito del calo del fatturato non sussiste, il multiplo del contributo è calcolato su di un importo minimo di:
- 1000 euro per le persone fisiche;
- 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per rendere più rapida la corresponsione delle somme (prevista già per la metà di novembre) viene previsto l’accredito diretto sul conto corrente per coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, non essendo richiesta la presentazione di alcuna istanza; solo i contribuenti che non hanno già richiesto il contributo a fondo perduto dovranno presentare, invece, apposita istanza.
N.B: il contributo e richiedibile anche dai soggetti che hanno avuto un fatturato/corrispettivi nell’anno 2019 superiore a 5.000.000 di euro, ed avrà un importo massimo erogabile di euro 150.000.
2) ALTRE MISURE AGEVOLATIVE
- L’art. 8 del L. 137 del 2020 ha previsto per le imprese aventi un codice ATECO riportato nell’Allegato 1 del medesimo decreto, indipendentemente dal volume di ricavi fatto registrare nel periodo d’imposta 2019, la possibilità di usufruire di un credito d’imposta pari al 60% dei canoni d’affitto di locazione di immobili a uso non abitativo (la percentuale scende al 30% se si tratta di affitti di azienda o di locazioni cosiddette “complesse”). Di fatto quindi è stata riproposta la medesima misura già prevista dal Decreto Rilancio per i mesi da marzo a giugno 2020, misura che ricordiamo prevede anche la possibilità di cedere a terzi il credito d’imposta maturato.
- L’art. 9 del L. 137 del 2020 ha previsto che non è dovuta la seconda rata dell’I.M.U. relativamente agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del medesimo Decreto.
- L’art. 5 del L. 137 del 2020 introduce nuovamente la possibilità di erogare voucher per il controvalore degli spettacoli dal vivo a cui non si potrà assistere. Si ritiene che vi potranno essere ricompresi anche eventuali biglietti acquistati in prevendita per manifestazioni sportive originariamente calendariate alla presenza di pubblico nel periodo 24 ottobre-31 gennaio 2021.
- Infine, l’art. 17 del L. 137 del 2020 ha riproposto, per il mese di novembre 2020 e nel limite massimo di 124 milioni di euro, una indennità pari a 800 euro (rispetto ai 600 euro corrisposti in primavera) in favore “dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso … le società e associazioni sportive dilettantistiche … i quali in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”.
L’emolumento non concorrerà alla formazione del reddito, ma non potrà essere riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro o del reddito di cittadinanza.
I soggetti che hanno già beneficiato di detta indennità per i mesi da marzo a giugno non dovranno fare alcun adempimento e riceveranno il bonifico da “Sport e Salute” direttamente sul conto corrente senza necessità di ulteriore domanda.
Chi non l’avesse presentata ritenendo di averne diritto potrà farlo per il mese di novembre, unitamente alla autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti entro il 30 novembre sulla apposita piattaforma di “Sport e Salute”.
Rimaniamo sempre a Vostra disposizione. Cordiali saluti
Zogno, 29 ottobre 2020
Mazzoleni dott. Roberto
Locatelli dott. Davide