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[Circolare] Emergenza covid 19 – Restrizioni con effetto dal 6/11/2020
5 Novembre 2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – RESTRIZIONI CON EFFETTO DAL 6/11/2020
Gentili clienti,
vi inviamo la presente comunicazione riguardo all’emergenza Coronavirus relativamente alle nuove disposizioni introdotte, dal DPCM 03 Novembre 2020 e che entreranno in vigore dalla giornata di domani, venerdì 6 novembre 2020 e che termineranno, salvo proroghe, il prossimo 3 dicembre 2020.
Tali misure suddividono le varie disposizioni su due piani d’intervento:
- Nazionale, con norme valide sull’intero territorio nazionale, senza distizioni tra le regioni;
- Regionale, con la suddivisione delle Regioni in base al livello di rischio di contagio determinato dal Ministero della Salute, e nello specifico:
- Zone caratterizzate da un’elevata gravità (zone arancione);
- Zone caratterizzate da massima gravità (zone rosse);
- Zone divere da quelle di cui ai punti a. e b. (zone gialle).
DISPOSIZIONI A LIVELLO NAZIONALE
Per quanto concerne le misure adottate e valide sull’intero territorio nazionale (e che di fatto rappresentano le uniche misure previste per le zone gialle) non vi sono cambiamenti significativi rispetto a quanto previsto dal DPCM 24 ottobre 2020. In sintesi quindi tali misure prevedono:
CHIUSURA CENTRI COMMERCIALI NEL WEEK END
Sabato e domenica chiuse le grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali, ad eccezione di quelli preposti alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
OBBLIGO CARTELLO CAPIENZA MASSIMA
È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
BAR E RISTORANTI
Attività consentita dalle ore 5 alle ore 18 sia in assenza di consumo al tavolo che con consumo al tavolo, prevedendo un massimo per tavolo di 4 persone (non rientrano nel calcolo conviventi e congiunti). Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22, la ristorazione d’asporto, con divieto di consumazione sul posto.
ALTRE ATTIVITÀ CHIUSE
Restano chiuse inoltre le attività di:
- Sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;
- Piscine, palestre, teatri, cinema, mentre restano aperti i centri sportivi.
DALLE ORE 18 ALLE ORE 5:
- Vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle 18 alle 5;
- Chiusi i distributori automatici “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via (ad eccezione dei distributori automatici di latte e acqua);
- Vietata la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico.
Inoltre dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute e di studio; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA REGIONE LOMBARDIA (ZONA ROSSA)
Per quanto riguarda invece le disposizioni valide nelle singole Regioni, comunichiamo preliminarmente come la Regione Lombardia è stata decretata Zona Rossa e pertanto caratterizzata da un livello pandemico di massima gravità. Da ciò deriva che, dalla giornata di domani, saranno operative, in aggiunta alle misure decretate per tutto il territorio nazionale, le seguenti disposizioni:
SPOSTAMENTI
Sono vietati gli spostamenti sia in entrata che in uscita dalla Regione Lombardia, sia all’interno della Regione medesima, inclusi gli spostamenti tra e nei singoli Comuni, salvo i seguenti casi:
- Esigenze lavorative;
- Motivi di salute;
- Spostamenti necessari per consentire la didattica in presenza;
- Spostamenti per motivi caratterizzati da urgenza e necessità.
In questo caso sarà necessario portare con sé, come già accaduto durante i mesi passati, l’autocertificazione che verrà resa disponibile da parte del Ministero, attestante il motivo dello spostamento.
A tal proposito, riteniamo che qualora doveste recarvi presso i Nostri uffici, la motivazione da addurre sarebbe quella di uno spostamento per motivi di lavoro in quanto il servizio erogato rientra tra quelli essenziali per lo svolgimento della Vostra attività lavorativa.
CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività individuate nell’allegato 23.
Tali attività (quelle indicate nell’allegato 23) sono consentite sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, fermo restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
A tal proposito riteniamo, nel silenzio della norma che nulla indica al riguardo ed in analogia con le misure disposte la scorsa primavera, che per le attività commerciali al dettaglio sospese sia comunque possibile svolgere l’attività tramite la consegna a domicilio della merce senza vincoli d’orario (sulla falsa riga di quanto indicato al punto successivo per bar e ristoranti).
CHIUSURA DI BAR E RISTORANTI
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22, la ristorazione d’asporto, con divieto di consumazione sul posto.
ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24; sono quindi consentite le attività di lavanderia, pompe funebri, servizi di salone dei barbieri e parrucchieri, mentre sono sospese le attività dei centri estetici.
PALESTRE, PISCINE, CIRCOLI SPORTIVI
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, circoli sportivi sia al chiuso che all’aperto.
È infine importante sottolineare come la Regione Lombardia, con un proprio Decreto, può decretare la modifica delle disposizioni Statali sopra riportate, escludendo alcune zone da tali restrizioni o prevedendone di diverse; di ciò lo Studio vi darà informazione non appena le stesse saranno disponibili sui siti preposti alla loro pubblicazione.
Cordiali saluti
Zogno, 5 novembre 2020
Mazzoleni dott. Roberto Davide dott. Locatelli
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