20-03-2020 Emergenza Coronavirus – CASSA INTEGRAZIONE

20-03-2020 Emergenza Coronavirus – CASSA INTEGRAZIONE

20 Marzo 2020


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Gentili clienti,
dopo la circolare di ieri che vi spiegava in sintesi i provvedimenti del decreto “Cura Italia”, con questo ulteriore intervento ci rivolgiamo a tutti coloro che sono datori di lavoro.
Gli interventi del Decreto per ciò che riguarda la gestione dei dipendenti sono i seguenti:

  1. NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art. 19)
    I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.
    Sono dispensati dall’osservanza del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta , fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.
    La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.
  2. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DELLA STRAORDINARIA (Art 20)
    Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione
    straordinario già in corso.
    Non si applica il contributo addizionale previsto dall’art. 5 d.lgs 148/2015
  3. FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE – assegno ordinario in sostituzione di trattamenti di assegni di solidarietà (Art 21)
    I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso La concessione può riguardare anche i i lavoratori dell’assegno a totale copertura
    dell’orario di lavoro.
    I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’art 19 del decreto 18-2020, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (Art. 22)
    Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i
    settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il lavoro
    domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della
    sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere concluso
    anche in via telematica. L’accordo non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5
    dipendenti.
    Il trattamento può essere concesso solo con pagamento diretto della prestazione da parte
    dell’INPS (art. 44 dlgs 148/2015) a cui Regioni e Provincie autonome invieranno i decreti
    di concessione e le liste dei beneficiari .
    Per tutte le misure è necessario attendere le istruzioni operative INPS che chiariranno le
    modalità di richiesta. La semplificazione annunciata infatti non è totale e richiede
    comunque comunicazioni telematiche. E’ utile sottolineare che la formulazione degli
    articoli del Decreto è in qualche punto contradditoria.
  4. FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE ARTIGIANO (F.S.B.A)
    La generalità delle Imprese artigiane faranno riferimento all’FSBA (Fondo Solidarietà
    Bilaterale Artigianato – gestione ELBA) per il quale è necessaria la regolarità contributiva
    nei 36 mesi precedenti; se non vi è regolarità contributiva non sarà possibile inviare la
    domanda sino a che non sarà regolarizzata la posizione versando i contributi omessi.

 

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I punti fermi degli interventi previsti sono quindi i seguenti:

  • I lavoratori che possono essere coinvolti sono quelli in forza al 23 febbraio 2020.
  • La normativa si prefigge di coprire tutte le aziende, anche quelle che hanno un numero inferiore a 5. Quindi, anche se ho solo un dipendente posso aderire ad una di queste forme di ammortizzatore sociale.
  • La richiesta di Cassa Integrazione , in qualsiasi delle forme sopra indicate, sarà effettuata in via telematica dallo studio paghe.
  • L’importo dell’assegno netto è in funzione dello stipendio del dipendente, con un limite di euro 940,00 per chi ha retribuzione lorda inferiore ad euro 2.159,00 e di euro 1.130 per chi ha retribuzione lorda superiore ad euro 2.159,00.
  • Sull’assegno a favore del dipendente l’azienda non deve versare contributi.
  • Se un dipendente è in malattia, continua a seguire le consuete procedure per la malattia.
  • La cassa può essere attivata anche i giorni precedenti l’entrata in vigore del decreto. Per cui se avete dipendenti che avete lasciato a casa per sospensione dell’attività o perché non avevate lavoro nel mese di marzo rientreranno nella richiesta di cassa integrazione.
  • La normativa non dice nulla riguardo all’utilizzo di ferie e permessi prima dell’intervento della cassa integrazione. E’ buona prassi, però, se avete dipendenti con un alto monte ferie-permessi maturati in anni precedenti di utilizzare il periodo di assenza per smaltirli.
  • Il pagamento della prestazione ai dipendenti avverrà direttamente dall’Inps o dal soggetto erogatore e voi non dovrete anticipare nulla. Chiaro è che non possiamo ad oggi conoscere le tempistiche nelle quali verranno pagati gli assegni ai dipendenti.
    In ultimo, avvisiamo le aziende iscritte a Edilcassa Artigiana di Bergamo che, proprio qualche minuto fa, l’ente ha disposto la proroga degli adempimenti e versamenti scadenti il 20 marzo 2020 alla nuova scadenza del 31 marzo 2020
    L’ufficio paghe è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
    Cordiali saluti.
    Zogno, 19 marzo 2020
    Mazzoleni dott. Roberto

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