EMERGENZA COVID 19: DECRETO RILANCIO

EMERGENZA COVID 19: DECRETO RILANCIO

21 Maggio 2020


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Gentili clienti,

finalmente nella tarda serata di martedì 19 maggio è stato pubblicato Decreto Legge nr. 34 del 2020 denominato Decreto Rilancio, con il quale sono stati introdotti diversi incentivi sia in favore delle imprese / professionisti, sia in favore delle famiglie.

Il Decreto si compone di 266 articoli, ragione per cui non è possibile esaminare nel dettaglio tutte le disposizioni attraverso un’unica circolare.

A tal proposito, concentreremo ora la nostra attenzione su due degli incentivi più attesi riguardanti:

  • Contributi a fondo perduto
  • Indennità erogate alle persone fisiche aprile/maggio

lasciando invece la trattazione di altri temi a successive circolari che verranno dallo Studio pubblicate nel corso dei prossimi giorni.

 

  • CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

L’art. 25 del D.L. 34 del 2020 ha introdotto un contributo a fondo perduto per società, ditte individuali, studi associati che siano stati danneggiati dall’emergenza COVID-19.

In primo luogo è importante premettere come le modalità attuative per poter presentare la domanda, ove ne ricorrano i requisiti di seguito riportati, dovranno essere individuate con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ragione per cui ad oggi non è possibile procedere con la presentazione di alcuna domanda.

Volendo poi riassumere le caratteristiche salienti di tale agevolazione, di seguito individuiamo quanto segue:

Soggetti interessati

  • Società, imprenditori individuali, agricoltori(ad eccezione di quelli indicati nella sezione dei soggetti esclusi)
  • In attività al momento della presentazione della domanda di contributo
  • Con ricavi/compensi realizzati nel periodo d’imposta 2019 non superiori a 5.000.000 di euro

Soggetti esclusi

  • I soggetti la cui attività risulti cessata al 31/03/2020;
  • Professionisti, con cassa di previdenza;
  • Professionisti senza cassa di previdenza che avevano diritto alla percezione dell’indennità forfettaria di 600 euro prevista dall’art. 27 del Decreto Cura Italia, a prescindere dalla effettiva percezione della stessa;
  • CO.CO.CO. in quanto soggetti non titolari di P.IVA
  • I lavoratori dello spettacolo;
  • Gli enti pubblici;
  • Gli intermediari finanziari (banche/assicurazioni ecc…).

Requisito

  • L’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia diminuito di oltre 1/3 rispetto a quello conseguito nel mese di aprile 2019;

Eccezioni

  • Per le attività costituite dal 1/1/2019;
  • Soggetti colpiti da eventi calamitosi il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19

In entrambe i casi il requisito di riduzione del fatturato di cui sopra non si applica ma il contributo viene riconosciuto a prescindere.

Importi da ricomprendere nel calcolo del fatturato/corrispettivi

  • Fatture immediate emesse nel mese di aprile: l’imponibile complessivo in esso riportato;
  • Fatture differite emesse nel mese di aprile e sino al 15/05/2020: l’imponibile riportato nelle stesse e riferito a consegne del mese di aprile (se relative a cessione di beni);
  • Operazioni escluse da fattura e documento commerciale rese ad aprile: importi relativi a ricavi da tassare nel mese di aprile.

Calcolo del contributo

  • 20% della diminuzione del fatturato relativa la mese di aprile, per soggetti con fatturato/corrispettivi 2019 non superiore ad euro 400.000;
  • 15% della diminuzione del fatturato relativa la mese di aprile, per soggetti con fatturato/corrispettivi 2019 compresi tra euro 400.000 ed euro 1.000.000;
  • 10% della diminuzione del fatturato relativa la mese di aprile, per soggetti con fatturato/corrispettivi 2019 superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000.

Minimo contributo

  • 1000 euro per le persone fisiche;
  • 2000 euro per gli altri soggetti.

Adempimenti

  • Presentazione apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (anche da parte di un intermediario abilitato) con allegato:
    • Attestato sussistenza requisiti;
    • C/C bancario/postale su cui effettuare l’accredito

Termine invio

60 giorni dall’apertura del canale telematico da parte dell’Agenzia delle Entrate

 

  • INDENNITA EROGATE ALLE PERSONE FISICHE APRILE E MAGGIO 2020

L’art. 84 del D.L. 34 del 2020 ha previsto per i mesi di aprile e maggio le seguenti indennità:


Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:

Requisiti:
Requisiti previsti dall’art. 27 D.L. 18 marzo 2020 (per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto già indicato nella seguente circolare: EMERGENZA COVID-19 – LE INDENNITA’ EROGARE A FAVORE DEI LAVORATORI)

Periodo:
APRILE 2020

Indennità:
600 euro


Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali I.N.P.S. (Artigiani / Commercianti / Coltivatori diretti, coloni, mezzadri):

Requisiti:
Requisiti previsti dall’art. 28 D.L. 18 marzo 2020 (per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto già indicato nella seguente circolare: EMERGENZA COVID-19 – LE INDENNITA’ EROGARE A FAVORE DEI LAVORATORI)

Periodo:
APRILE 2020

Indennità:
600 euro


Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Requisiti:
Requisiti previsti dall’art. 29 D.L. 18 marzo 2020 (per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto già indicato nella seguente circolare: EMERGENZA COVID-19 – LE INDENNITA’ EROGARE A FAVORE DEI LAVORATORI)

Periodo:
APRILE 2020

Indennità:
600 euro


Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese del turismo e degli stabilimenti termali

Requisiti:

  • Rapporto di lavoro cessato involontariamente tra il 1 gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020;
  • Non titolari, alla data del 19/05/2020 di:
    • pensione
    • rapporto di lavoro dipendente
    • NASPI

Periodo:
APRILE 2020

Indennità:
600 euro


Lavoratori agricoli

Requisiti:
Requisiti previsti dall’art. 30 D.L. 18 marzo 2020 (per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto già indicato nella seguente circolare: EMERGENZA COVID-19 – LE INDENNITA’ EROGARE A FAVORE DEI LAVORATORI)

Periodo:
APRILE 2020

Indennità:
500 euro


Liberi professionisti titolari di partita IVA (senza propria cassa di previdenza)

Requisiti:

  • IVA attiva al 19 maggio 2020;
  • Iscritti alla Gestione Separata;
  • Riduzione almeno del 33% del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo – aprile) rispetto allo stesso periodo del 2019

Periodo:
MAGGIO 2020

Indennità:
1.000 euro


Collaboratori coordinati e continuativi

Requisiti:

  • Iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • Non titolari di pensione;
  • Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Con rapporto di lavoro cessato alla data del 19 maggio 2020

Periodo:
MAGGIO 2020

Indennità:
1.000 euro


Lavoratori dipendenti stagionali – lavoratori in somministrazione presso imprese del turismo e degli stabilimenti termali

Requisiti:

  • Rapporto di lavoro cessato involontariamente tra il 1 gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020;
  • Non titolari, alla data del 19/05/2020 di:
    • pensione
    • rapporto di lavoro dipendente
    • NASPI

Periodo:
MAGGIO 2020

Indennità:
1.000 euro


Dipendenti stagionali in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori intermittenti

Requisiti:

  • Rapporto di lavoro cessato nel periodo tra il 1/01/2019 ed il 31/01/2019;
  • Abbiano svolto prestazione lavorativa almeno 30 giornate tra il 1/1/2019 ed il 31/01/2020;
  • Non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o di pensione.

Periodo:
APRILE e MAGGIO 2020

Indennità:
600 euro


Lavoratori autonomi privi di P.IVA

Requisiti:

  • Non iscritti a previdenza obbligatoria
  • Titolari di contratti autonomi occasionali tra il 01/01/2019 ed il 23/02/2020 cessati entro tale data;
  • Iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23/02/2020 e con accredito di 1 contributo mensile,
  • Non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o ti pensione.

Periodo:
APRILE e MAGGIO 2020

Indennità:
600 euro


Incaricati alle vendite a domicilio

Requisiti:

  • Reddito annuo 2019 da tale attività superiore a 5.000 euro;
  • Titolari di P.IVA;
  • Iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23/02/2020 e non ad altre forme di previdenza obbligatorie.
  • Non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o di pensione.

Periodo:
APRILE e MAGGIO 2020

Indennità:
600 euro


Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

Requisiti:
Requisiti previsti dall’art. 38 D.L. 18 marzo 2020 (per maggiori approfondimenti si rimanda a quanto già indicato nella seguente circolare: EMERGENZA COVID-19 – LE INDENNITA’ EROGARE A FAVORE DEI LAVORATORI)

Periodo:
APRILE e MAGGIO 2020

Indennità:
600 euro


Lavoratori domestici

Requisiti:

  • Avere in essere contratto/i al 23/02/2020 della durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
  • Non essere conviventi con il datore di lavoro;
  • Non essere titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • Non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Periodo:
APRILE e MAGGIO 2020

Indennità:
500 euro


  • Le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS tramite apposita domanda;
  • Per i nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, l’indennità viene erogata in un importo pari alla differenza tra l’indennità spettante e l’importo già percepito a titolo di reddito di cittadinanza;
  • La modalità di erogazione delle indennità per il mese di aprile sarà automatica (non vi sarà dunque bisogno di alcuna conferma in merito) per coloro che hanno già ricevuto la medesima per il mese di marzo (in alcuni casi tale indennità è già stata accreditata sui c/c dei beneficiari); per le nuove categorie di soggetti beneficiari delle indennità per il mese di aprile (che non avevano diritto all’indennità relativa al mese di marzo) e per tutte le indennità relative al mese di maggio invece, le modalità di richiesta di tali indennità non sono ancora note (vi terremo aggiornati in merito);
  • Per quanto riguarda i professionisti iscritti a casse di previdenza private obbligatorie (commercialisti, ingegneri, avvocati, medici ecc…ecc…), come accaduto per il mese di marzo 2020, le indennità per i mesi di aprile e maggio verranno erogate usufruendo del fondo di ultima istanza, a condizione che il professionista non sia titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione (ad oggi non è ancora conosciuto l’importo che verrà erogato e le relative modalità);

Si segnala infine che decorsi entro 15 giorni dal 19 maggio 2020 si decade dalla possibilità ancora in vigore di richiedere le indennità dovute per il mese di marzo 2020.

 

Da tutto quanto sopra riportato, emergono chiare 2 indicazioni:

  • Per il mese di aprile le indennità verranno riconosciute nella stessa misura già prevista per il precedente mese di marzo 2020;
  • Per il mese di maggio invece, viene posto il vincolo su tutti i soggetti economici (imprese/professionisti) di una riduzione del fatturato/reddito per il mese di aprile/ 2° bimestre 2020 pari almeno al 33%, al fine di ottenere:
    • I professionisti / collaboratori: una indennità di 1.000,00 euro;
    • Artigiani/Commercianti ed imprese in generale: un contributo a fondo perduto.

Lo Studio, dal canto suo, sta già predisponendo un elenco dei propri clienti con evidenza della riduzione di fatturato/reddito registrata e ne darà informativa ai propri clienti non appena terminata la fase di verifica relativa.

 

Rimaniamo sempre a vostra disposizione. Cordiali saluti

Zogno, 21 maggio 2020

Mazzoleni dott. Roberto

Locatelli dott. Davide

 

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