
EMERGENZA COVID 19: DECRETO SOSTEGNI BIS “PRIMA PUNTATA” – 4 TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
1 Giugno 2021
Gentili clienti,
in data 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge nr. 73 del 2021 denominato Decreto Sostegni Bis ed in vigore dal 26 maggio 2021, con il quale sono stati introdotti diversi incentivi sia in favore delle imprese / professionisti, sia in favore delle famiglie.
Il Decreto si compone di 78 articoli, ragione per cui non è possibile esaminare nel dettaglio tutte le disposizioni attraverso un’unica circolare.
A tal proposito, concentreremo ora la nostra attenzione sulle diverse tipologie di contributi a fondo perduto che sono state previste dal Decreto in oggetto, lasciando invece la trattazione delle altre agevolazioni previste a successive circolari che verranno dallo Studio pubblicate nel corso dei prossimi giorni.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
L’art. 1 del D.L. 73 del 2021 ha introdotto 4 “tipologie” di contributi a fondo perduto per aiutare le realtà che sono state danneggiate dall’emergenza COVID-19. Vediamole di seguito nel dettaglio:
1. Contributo fondo perduto AUTOMATICO (Art. 1 commi 1-4)
Viene introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, nella misura del 100% del contributo già riconosciuto in precedenza, senza la necessità per gli stessi destinatari di presentare un’ulteriore istanza.
Sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e spetta a condizione che i destinatari:
- abbiano la partita IVA attiva al 26 maggio 2021
- e non abbiano già restituito il precedente contributo,
- ovvero esso non risulti indebitamente percepito.
La modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario nella precedente istanza, ovvero:
- erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale;
- riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Si tratta di un contributo “automatico” senza bisogno di presentare alcuna istanza per coloro che hanno già ottenuto il precedente contributo previsto dal Decreto Sostegni.
2.Contributo fondo perduto ALTERNATIVO (Art. 1 commi 5-13)
Tale contributo a fondo perduto è alternativo a quello di cui al punto 1., ed è rivolto a soggetti titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato i quali:
- svolgono attività d’impresa, arte o professione;
- che producono reddito agrario;
- che abbiamo registrato un importo di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2019).
Il contributo non spetta, in ogni caso:
- ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021;
- agli enti pubblici;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per tale tipologia di contributo verranno applicate sulla differenza, tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, delle percentuali diverse a seconda che il soggetto abbia o meno ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, e così riepilogabili:
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150.000 euro.
I soggetti che hanno già presentato la richiesta di contributo a fondo perduto prevista dal Decreto Sostegni e che pertanto riceveranno in automatico il contributo a fondo perduto di cui al precedente punto 1., potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo risultante in base nuovi parametri. Qualora invece dal calcolo dovesse scaturire un contributo inferiore, l’agenzia non darà seguito alla istanza.
A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto invece di essere liquidato, può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
L’istanza può essere presentata direttamente dal soggetto interessato o tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto Fiscale. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
Vediamo ora con un esempio di capire meglio la situazione.
La società Rossi srl presenta la seguente situazione:
- Ricavi anno 2019: 500.000 euro
- Fatturato dal 01.04.2019 al 31.03.2020: 450.000 euro
- Fatturato medio mensile dal 01.04.2019 al 31.03.2020: 37.500 euro
- Fatturato dal 01.04.2020 al 31.03.2021: 300.000 euro
- Fatturato medio mensile dal 01.04.2020 al 31.03.2021: 25.000 euro
In questa situazione la società Rossi srl ha registrato la diminuzione del fatturato medio mensile dei due periodi considerati pari ad euro 12.500,00 (37.500,00 – 25.000,00) pari al 33,33% (12.500,00 / 37.500,00) e pertanto è rispettato il requisito del calo del fatturato medio mensile superiore al 30%. In questa situazione, si possono verificare pertanto 2 situazioni:
- Se la società Rossi srl non ha ricevuto il contributo a fondo perduto AUTOMATICO previsto dal Decreto Sostegni bis allora l’importo del contributo a fondo perduto ALTERNATIVO spettante sarà pari ad euro 6.250 (12.500,00 * 50%);
- Se la società Rossi srl ha ricevuto il contributo a fondo perduto AUTOMATICO previsto dal Decreto Sostegni bis ed ipotizzando che l’importo erogato sia pari a 2.000 euro, allora l’importo del contributo a fondo perduto ALTERNATIVO spettante sarà pari ad euro 3.000,00 (12.500,00 * 40% – 2.000,00);
3. Contributo fondo perduto PEREQUATIVO (Art. 1 commi 16-26)
Questo terza tipologia di contributo è rivolta ai medesimi soggetti a cui è rivolto il contributo a fondo perduto ALTERNATIVO (soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto) ed anche in questo caso non spetta:
- ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021;
- agli enti pubblici;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione.
Vi è da premettere che tale contributo è subordinato all’autorizzazione da parte dell’Unione Europea.
Il contributo spetta a condizione che vi sia stato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del MEF, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate previsti dai precedenti punti 1. E 2..
L’istanza per il riconoscimento del contributo potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150.000 euro.
A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto invece di essere liquidato, può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
L’erogazione del contributo in esame è subordinata alla presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda, la quale va inviata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica e può essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto Fiscale.
Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento.
4. Contributo a fondo perduto imprese con RICAVI COMPENSI SUPERIORI A 10 MILIONI E INFERIORI A 15 MILIONI (Art. 1 comma 30)
È stata infine prevista la possibilità di erogare un contributo a fondo perduto a favore:
- dei soggetti titolari di reddito agrario;
- nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2019).
Il contributo in esame potrà essere offerto solo qualora rimangano risorse inutilizzate rispetto agli stanziamenti previsti per il contributo a fondo perduto AUTOMATICO e per il contributo a fondo perduto ALTERNATIVO.
I soggetti interessati dovranno essere in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto disciplinato dal Decreto Sostegni (riproposto nella medesima versione dal Decreto Sostegni Bis) o del contributo a fondo perduto ALTERNATIVO previsto dal Decreto in esame.
Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo e tutte le altre disposizioni di attuazione saranno determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Lo Studio, dal canto suo, sta già predisponendo un elenco dei propri clienti con evidenza della riduzione di fatturato/reddito registrata e ne darà informativa ai propri clienti non appena terminata la fase di verifica relativa.
Rimaniamo sempre a vostra disposizione.
Cordiali saluti
Zogno, 1° giugno 2021
Il Team Consulenza