
EMERGENZA COVID 19: DECRETO SOSTEGNI BIS “SECONDA PUNTATA” – LE ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE
8 Giugno 2021
Gentili clienti,
come già anticipato con la precedente circolare dello scorso 1° giugno (EMERGENZA COVID 19: DECRETO SOSTEGNI BIS “PRIMA PARTE” – 4 TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO), in data 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge nr. 73 del 2021 denominato Decreto Sostegni Bis ed in vigore dal 26 maggio 2021, con il quale sono stati introdotti diversi incentivi sia in favore delle imprese / professionisti, sia in favore delle famiglie.
In questa seconda circolare concentreremo la nostra attenzione sulle altre agevolazioni previste da tale Decreto, tralasciando quelle relative al mondo sportivo, del lavoro, dei contributi dovuti da alcune categorie di lavoratori e delle agevolazioni previste per la stampa e gli investimenti pubblicitari, le quali saranno oggetto di apposita circolare che verrà pubblicata dallo Studio la prossima settimana.
In particolare tali agevolazioni sono così riassumibili:
- Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (Art. 2)
- Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana (Art. 3)
- Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Art. 4)
- Proroga fino a luglio della riduzione oneri bollette elettriche (Art. 5)
- Agevolazioni Tari per le attività interessate alle chiusure obbligatorie (Art. 6)
- Misure a sostegno del settore turistico delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e Bonus Alberghi (Art. 7)
- Proroga 2021 per il credito d’imposta settore tessile (Art. 8)
- Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (Art. 9 commi 1-2)
- Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese Proroga garanzia SACE SpA al 31.12.2021 (Art. 13)
- Proroga moratoria per le PMI (Art. 16)
- Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (Art. 18)
- Modifica credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Art. 20)
- Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (Art. 32)
1 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (Art. 2)
È stato istituito per l’anno 2021 un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, per il sostegno alle attività economiche chiuse, al fine di favorire la continuità delle attività economiche che, per effetto delle misure restrittive nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del Decreto Sostegni Bis, hanno dovuto chiudere per un periodo complessivo di almeno 4 mesi.
I soggetti beneficiari, l’ammontare dell’aiuto nonché le modalità di erogazione della misura al fine di garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni, saranno determinati con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, che di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dovrà essere adottato entro 30 giorni dal 26 maggio 2021.
2 – Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana (Art. 3)
È stato incrementato di 100 milioni di euro, per l’anno 2021, il Fondo Istituito dal Decreto Sostegni al fine di potenziare ulteriormente il sostegno alle imprese turistiche dei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici in considerazione della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno con proprio provvedimento a definire i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro, nonché i comprensori sciistici e i Comuni interessati.
3 – Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Art. 4)
Il Decreto ha previsto:
- La proroga al 31 luglio del credito di imposta per i canoni di locazione immobili ad uso diverso dell’abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico–ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. L’importo del credito d’imposta è pari, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, a:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
- 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda;
- Il riconoscimento di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 da:
- agli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare l’anno da prendere a riferimento è il 2019);
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, e risulta pari al:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
- 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
4 – Proroga fino a luglio della riduzione oneri bollette elettriche (Art. 5)
Proroga fino a luglio per la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per usi domestici nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Tale agevolazione era già stata prevista dal Decreto Sostegni per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (AERA) dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per usi domestici, in particolare con riferimento alle voci della bolletta identificate come:
- trasporto e gestione del contatore;
- oneri generali di sistema.
Tale riduzione viene applicata automaticamente da parte del gestore del servizio, senza necessità di alcuna comunicazione da parte del contribuente interessato.
5 – Agevolazioni Tari per le attività interessate alle chiusure obbligatorie (Art. 6)
Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione della Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.
Sarà un decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a stabilire la ripartizione del fondo tra gli enti interessati. I comuni potranno determinare le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
6 – Misure a sostegno del settore turistico delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e Bonus Alberghi (Art. 7)
- È stato previsto l’incremento di 150 milioni di euro, della dotazione per il fondo istituito a favore del settore turistico;
- È stata apportata una modifica al Bonus vacanze introdotto con il Decreto Rilancio prevedendo che tale bonus sia riconosciuto per il pagamento di servizi offerti anche presso le agenzie di viaggio e tour operator;
- È stato istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte, in favore dei:
- Comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
- nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità.
Sarà un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a stabilire le disposizioni attuative
- Relativamente al credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere previsto dal Decreto Agosto, è stato previsto che tale credito sia riconosciuto per i 3 (anziché 2) periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (quindi sino al 2022) con una disposizione che autorizza la spesa di euro 180 milioni degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il 2022.
7 – Proroga 2021 per il credito d’imposta settore tessile (Art. 8)
Prorogato il credito d’imposta per il settore tessile, moda e accessori, anche per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.
Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di:
- 95 milioni di euro per il periodo di imposta 2020;
- 150 milioni di euro per il periodo di imposta 2021.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta di maturazione.
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che sarà definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia stessa, da adottare entro 30 giorni dal 26 maggio 2021.
8 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (Art. 9 commi 1-2)
Differito al 30 giugno 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione mediante ruolo e di quello della connessa sospensione degli adempimenti dei terzi pignorati. La sospensione dell’obbligo di pagamento, già operativa dall’8 marzo 2020, è ora estesa fino al 30 giugno 2021.
Conseguentemente i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 luglio 2021 (2 agosto 2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato) con possibilità di chiederne la dilazione (ed in attesa di eventuali aperture circa possibili rottamazioni relative agli stessi).
Sono interessate dall’intervento le scadenze di pagamento di:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi (già affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione);
- atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della connessa IVA all’importazione;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.
Fino al 30 giugno, restano inibite anche le azioni esecutive e le notifiche delle cartelle di pagamento e sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
Il Decreto inoltre, dispone altre due proroghe:
- proroga al 30 giugno del periodo di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti dell’Agente della Riscossione su stipendi e pensioni, previsto dal Decreto Rilancio;
- sospensione delle verifiche da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica della regolarità delle posizioni dei creditori per il pagamento di importi superiori a 5.000 euro.
Il Decreto prevede che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché gli adempimenti svolti, da parte dell’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 26 maggio.
Restano inoltre acquisiti, in relazione ai versamenti eventualmente eseguiti in questo stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti e le sanzioni e somme aggiuntive corrisposte.
9 – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese Proroga garanzia SACE SpA al 31.12.2021 (Art. 13)
Il Decreto Sostegni Bis ha previsto le seguenti proroghe sino al 31 dicembre 2021:
● Garanzie Rilasciate da SACE S.P.A.
Ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dal 1° luglio 2021 è previsto che:
- Il termine massimo di durata delle nuove operazioni sia innalzato a 10 anni e che le parti hanno la facoltà di estendere o sostituire i finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni;
- Con specifico riferimento alla garanzia su emissioni obbligazionarie, si prevede la riduzione, dal 30 al 15%, della quota di investimento che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere qualora la classe di rating sia inferiore a BBB.
● Fondo Di Garanzia PMI Operazioni Superiori a 30.000 Euro
Anche qui prevista la proroga fino al 31.12.2021 con due modifiche:
- Riduzione delle garanzie dal 90 all’80%, a partire dal 1° luglio 2021, per i prestiti di importo superiore a 000 euro;
- Aumento da 72 mesi (6 anni) a 120 mesi (10 anni) della durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo; il prolungamento è possibile anche per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo aventi durata non superiore a 72 mesi.
● Fondo Di Garanzia PMI Operazioni Fino A 30.000 Euro
- Ridotta la copertura della garanzia del Fondo PMI per le operazioni fino a 30.000 euro, dal 1° luglio 2021, la misura della garanzia passerà dal 100 al 90%.
- A decorrere dal 1° luglio 2021 non è più previsto un tetto massimo del tasso di interesse;
- Nuovamente efficace fino al 31 dicembre 2021, la garanzia per i prestiti fino a 30.000 euro anche per gli enti non profit.
Infine, è stata prevista l’eliminazione del divieto per la distribuzione dei dividendi per le società fino a 499 dipendenti che dal marzo 2021 accedono a Garanzia Italia di SACE e non più al Fondo di garanzia PMI.
10 – Proroga moratoria per le PMI (Art. 16)
Proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria per PMI su tutte le misure di sostegno previste sui mutui e sulle linee di credito.
La nuova proroga presenta queste tre caratteristiche:
- la sospensione riguarda solo la quota capitale;
- la moratoria non sarà più automatica, ma dovrà essere richiesta dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore, con una comunicazione da inviare entro il 15 giugno 2021;
- potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti già ammessi.
11 – Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (Art. 18)
È stato aggiunto all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 il comma 3-bis, il quale prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, di effettuare le variazioni Iva in diminuzione sin dall’apertura della procedura senza doverne attendere la conclusione.
A tal fine, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Le nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali successivamente al 26 maggio 2021.
12 – Modifica credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Art. 20)
Viene previsto per il credito d’imposta per i beni strumentali materiali nuovi non 4.0 (c.d. “beni ex-super ammortamento”) che anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro sia utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale relativamente agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
13 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (Art. 32)
È stato previsto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
I beneficiari del credito di imposta sono:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo.
Il credito di imposta spetta per le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui al terzo punto, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Rimaniamo sempre a vostra disposizione.
Cordiali saluti
Zogno, 7 giugno 2021
Il Team Consulenza