![[Circolare] 11 Novembre – EMERGENZA COVID 19: DECRETO RISTORI-BIS](https://www.studiomazzoleni.com//wp-content/gallery/copertina-circolari//Circolari-e-news-studio-Mazzoleni-partners.jpg)
[Circolare] 11 Novembre – EMERGENZA COVID 19: DECRETO RISTORI-BIS
11 Novembre 2020
Gentili clienti,
a pochi giorni dalla pubblicazione del Decreto Ristori, del quale abbiamo trattato nella circolare “EMERGENZA COVID 19: DECRETO RISTORI”, è stato pubblicato nella notte il Decreto Legge nr. 149 del 9 novembre 2020 denominato Decreto Ristori-bis.
Con tale Decreto sono stati implementati alcuni incentivi previsti con il Decreto Ristori e ne sono stati previsti altri in favore delle categorie penalizzate dalle misure anti-contagio previste con il D.P.C.M. del 3.11.2020 entrato in vigore lo scorso 06 novembre 2020 e delle quali potete trovare informazione nella circolare “EMERGENZA COVID 19 – RESTRIZIONI CON EFFETTO DAL 6/11/2020”.
Il Decreto si compone di 32 articoli, e le misure economiche contenute sono suddivisibili nel seguente modo:
- Nuovi contributi a fondo perduto;
- Sospensione versamenti tributari;
- Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali;
- Proroga versamento secondo acconto soggetti I.S.A.;
- Altre misure agevolative.
1- NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Gli art. 1 e 2 del Decreto Ristori-bis prevedono:
- un aumento del contributo a fondo perduto già riconosciuto con il Decreto Ristori per alcune categorie di soggetti operanti nei settori economici colpiti dalle limitazioni previste dai P.C.M. 24.10.2020 e 03.11.2020;
- un contributo a fondo perduto per l’anno 2021 per gli operatori avente sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare delle bevande interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020;
- un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse (tra cui la Lombardia).
La tabella sotto riportata riassume quanto previsto da tali articoli:
2- SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI
Con l’art. 7 del Decreto Ristori-bis, è stata prevista la sospensione dei versamenti per il mese di novembre 2020 riguardanti:
- l’IVA;
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli art. 23 e 24 del DPR 600/73 (escluse quindi le ritenute subite dai lavoratori autonomi cod. 1040);
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.
Possono beneficiare della sospensione i soggetti che, alternativamente, esercitano:
- le attività economiche sospese ai sensi dell’1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.
- le attività che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Zone Rosse e che:
- svolgono attività dei servizi di ristorazione
- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Decreto Ristori-bis;
- ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.
I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
3- SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Con l’art. 11 del Decreto Ristori-bis, è stata prevista la sospensione dei versamenti per il mese di novembre 2020 riguardanti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Possono beneficiare della sospensione i datori di lavoro privati che, alternativamente:
- Appartengono ai settori individuati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori-bis.
- Hanno unità produttive o operative in Zone Rosse, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del Decreto Ristori-bis.
I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Di tale agevolazione non possono usufruire i lavoratori autonomi o le ditte individuale per quanto riguarda il versamento del Fisso INPS in scadenza il 16/11/2020 cosi come della IV rata eventuale dell’assicurazione obbligatoria INAIL.
4- PROROGA VERSAMENTO SECONDO ACCONTO SOGGETTI I.S.A.
L’art. 6 del Decreto Ristori-bis ha previsto il differimento al 30 aprile 2021 della scadenza del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per l’anno 2020 per tutti quei soggetti che
- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate individuate dagli Allegati 1 e 2 del Decreto Ristori-bis e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle Zone Rosse;
- esercitano attività di gestione di ristoranti nelle Zone Arancioni.
I requisiti richiesti per avvalersi della misura sono i seguenti:
- Soggettivo: esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (anche se poi non applicati, come ad esempio per i soggetti in regime forfetario oppure dei minimi, oppure per coloro per i quali si sono verificate cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA medesimi);
- Oggettivo: Aver dichiarato per l’anno 2019 ricavi o compensi di ammontare non superiore a 164.569 euro.
Il differimento interessa anche i soggetti che:
- Partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti.
- Devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti;
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
Non è invece richiesto il rispetto del requisito previsto dall’art. 98 del Decreto Agosto e relativo al fatto che nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (tale requisito resta valido invece per tutti i soggetti per i quali non si applica l’art. 6 del Decreto Ristori-bis).
Anche se la norma non specifica nulla al riguardo, si ritiene che siano interessate dalla proroga anche le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE).
5- ALTRE MISURE AGEVOLATIVE
- L’art. 5 del Decreto Ristori-bis ha previsto che non è dovuta la seconda rata dell’I.M.U. in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020, relativamente agli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e che l’attività siano esercitate in Zone Rosse.
- L’art. 4 del Decreto Ristori-bis ha previsto per le imprese aventi un codice ATECO riportato nell’Allegato 2 del medesimo decreto, nonché alle imprese che svolgono attività di cui ai codici ATECO 1, 79.11 E 79.12, indipendentemente dal volume di ricavi fatto registrare nel periodo d’imposta 2019, la possibilità di usufruire di un credito d’imposta pari al 60% dei canoni d’affitto di locazione di immobili a uso non abitativo (la percentuale scende al 30% se si tratta di affitti di azienda o di locazioni cosiddette “complesse”).
Rimaniamo sempre a Vostra disposizione. Cordiali saluti
Zogno, 10 novembre 2020
Mazzoleni dott. Roberto Locatelli dott. Davide
Gent