
EMERGENZA COVID 19: DECRETO SOSTEGNI BIS “TERZA ED ULTIMA PUNTATA” – SPORT – LAVORO – EDITORIA
15 Giugno 2021
Gentili clienti,
come già anticipato con la precedente circolare dello scorso 8 giugno “EMERGENZA COVID 19: DECRETO SOSTEGNI BIS “SECONDA PARTE” – LE ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE”, con questa terza ed ultima circolare porremo la nostra attenzione sulle restanti agevolazioni previste dal Decreto Legge nr. 73 del 2021 denominato Decreto Sostegni Bis ed in vigore dal 26 maggio 2021.
In particolare, concentreremo la nostra attenzione, sulle agevolazioni riguardanti i seguenti settori:
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Settore sportivo
- Misure di sostegno al settore sportivo (Art. 10)
Oltre ai contributi a fondo perduto che sono richiedibili, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, anche da A.s.d. e S.s.d., se dotate di P.IVA e dei quali abbiamo già dato ampia informativa con la circolare “EMERGENZA COVID 19: DECRETO SOSTEGNI BIS “PRIMA PARTE” – 4 TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO”, nonché del credito d’imposta per i canoni di locazione dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 di cui abbiamo dato informativa nella circolare “EMERGENZA COVID 19: DECRETO SOSTEGNI BIS “SECONDA PARTE” – LE ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE”, il Decreto Sostegni Bis ha previsto inoltre altre misure a sostegno del settore sportivo:
Credito d’imposta investimenti pubblicitari
È stato esteso a tutto l’anno d’imposta 2021 il Credito d’imposta per investimenti pubblicitari istituito dal Decreto Agosto.
In forza di tale disposizione, vengono incentivati gli investimenti pubblicitari in favore del mondo dello sport, mediante la concessione di un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, a favore delle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di:
- Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- Società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici, e che svolgono attività sportiva giovanile.
Laddove le risorse stanziate risultino insufficienti, si procede a riparto.
Restano esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuate nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge n. 398/1991.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24. Al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio è necessario presentare istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai fini dell’accesso al beneficio è necessario che:
- I pagamenti delle spese pubblicitarie e di sponsorizzazione siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati;
- L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
- Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dell’investimento pubblicitario o di sponsorizzazione devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Contributo a fondo perduto
È stato istituito, per l’anno 2021, un fondo con dotazione di 56 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore delle:
- società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro;
- delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici
che, al fine di assicurare la prosecuzione delle competizioni sportive, hanno sostenuto spese per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19.
Con apposito decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
Fondo Unico per il sostengo delle A.s.d. e delle S.s.d.
È stato incremento di 180 milioni di euro il Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche per l’erogazione di contributi a fondo perduto nei confronti di quelle associazioni o società che hanno sospeso l’attività sportiva.
- Indennità collaboratori sportivi (Art. 44)
È stato previsto il rinnovo della indennità economica di sostegno al reddito per i collaboratori di CONI, CIP, Federazioni, enti, società e associazioni sportive riconosciute dal CONI, che abbiano ridotto o cessato l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal proposito, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.
Sono esclusi i percettori di:
- Altro reddito da lavoro autonomo o dipendente
- Pensioni di ogni genere ( escluso l’assegno ordinario di invalidità)
- Reddito di cittadinanza;
- Reddito di emergenza.
L’ammontare dell’indennità è definito sulla base dei compensi percepiti dai beneficiari nel 2019 come di seguito riportato:
La società Sport e Salute Sport e Salute s.p.a. provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa comunicandoli all’Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell’Economia e sospendendo l’autorizzazione dei bonus in caso di sforamento del limite di spesa.
Inoltre sono previste procedure di controllo incrociato con l’ente INPS per evitare che alcuni soggetti possano richiedere indennità sia all’ente INPS che alla società Sport e Salute s.p.a. (cosa accaduta frequentemente in passato).
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Settore Lavoro
- Trattamenti di integrazione salariale (Art. 40)
È prevista la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane da utilizzare dal 26 maggio al 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro privati che riscontrino congiuntamente le seguenti situazioni:
- interrompono o riducono l’attività causa COVID-19;
- hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019.
In particolare, si prevede che:
- I lavoratori interessati sono quelli in forza all’azienda alla data del 26 maggio 2021;
- La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascuno, la percentuale non può superare il 90% nel periodo per il quale l’accordo è stipulato.
- Il trattamento speciale di integrazione salariale è fissato al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dalla normativa vigente la relativa contribuzione figurativa.
- Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
Viene anche specificato che:
- Il trattamento retributivo va determinato inizialmente senza tener conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedenti l’accordo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti aziendali.
- Gli accordi collettivi devono specificare anche le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare l’orario in aumento. In questi casi il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021 e l’INPS monitorerà le domande respingendo quelle che dovessero comportare il superamento della soglia preventivata.
- Contratto di rioccupazione (Art. 41)
Viene istituito dal 1 luglio al 31 ottobre 2021 il Contratto di rioccupazione per incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro nella fase di ripresa post- pandemia. Si tratta di una forma di contratto:
- A tempo indeterminato;
- Con esonero contributivo totale;
- Per la durata del periodo di prova di 6 mesi.
Le condizioni previste sono le seguenti:
- Potrà riguardare lavoratori in stato di disoccupazione, in tutti i settori tranne il lavoro agricolo e il lavoro domestico;
- Il progetto formativo andrà definito nel contratto, stipulato in forma scritta e con il consenso del lavoratore;
- Per 6 mesi è previsto l’esonero contributivo totale, con massimo di 6000 euro annui, riparametrati su base mensile, esclusi i premi e contributi INAIL.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro:
- Alla fine del periodo di prova di 6 mesi le parti possono recedere con il preavviso previsto dall’art 2118 cc; se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come contratto a tempo indeterminato;
- In caso di dimissioni il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto;
- Il licenziamento durante i sei mesi di inserimento o successivamente e il licenziamento economico individuale o collettivo, comportano la revoca dal beneficio e il recupero dei contributi non versati da parte dell’INPS.
L’agevolazione è cumulabile con gli esoneri contributivi vigenti a partire dalla fine del periodo di inserimento di 6 mesi.
- Decontribuzione settori turismo terme, commercio (Art. 43)
E’ stato previsto un nuovo esonero contributivo per le aziende più colpite dall’emergenza Covid-19 dei versamenti a loro carico, avente le seguenti caratteristiche:
- fruibile entro il 31 dicembre 2021;
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;
- l’esonero contributivo così calcolato è riparametrato e applicato su base mensile.
- esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
- resta ferma l’aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche.
Ai beneficiari si applica fino al 31 dicembre 2021 il divieto:
- di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo;
- di licenziamento collettivo;
- conferma di eventuali procedure in corso alla data del 18 marzo 2020.
La violazione del suddetto divieto di licenziamento comporta la revoca dell’esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.
La nuova decontribuzione riguarda i settori:
- del turismo,
- degli stabilimenti termali,
- del commercio.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta.
L’Inps è incaricato della gestione e del monitoraggio delle domande (per le quali si attendono come di consueto le istruzioni operative) e sospenderà le autorizzazioni nel caso in cui, anche in via prospettica si superi l’importo stanziato (770 milioni di euro per il solo 2021).
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Settore Editoria
- Misure a sostegno alla filiera della stampa e investimenti pubblicitari (Art. 67)
Credito d’imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici
Alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.
Il credito d’imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2021 e nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante.
Si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall’articolo 109 del TUIR. L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti:
- legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali
- che esercitano la revisione legale dei conti.
Per espressa previsione, il credito d’imposta:
- non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 45 giorni a partire dal 26 maggio 2021, sono stabilite le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione dell’istanza di domanda.
Forfettizzazione delle rese al 95% del tirato
Per l’anno 2021 si prevede che, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA possa applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito del 95% a titolo di forfettizzazione della resa (al posto dell’80% ordinariamente previsto). Vengono esclusi i giornali quotidiani e periodici pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
Tax Credit edicole
Relativamente alla disciplina del Tax Credit per le edicole sono state apportate nr. 2 modifiche:
- è stato precisato che anche per gli anni 2021 e 2022, si applica il regime previsto già per l’anno 2020;
- è stato previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il medesimo credito d’imposta possa essere altresì parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Ricordiamo che tale agevolazione è rivolta agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
L’incentivo è parametrato agli importi pagati, oltre a quelli previsti dal Decreto Sostegni Bis sopra riportati, a titolo di IMU, TASI, COSAP, TARI ed eventuali altre spese di locazione, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio.
L’importo del credito d’imposta è stabilito da una graduatoria predisposta a seguito di presentazione di apposita domanda attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it ed il cui importo massimo può essere di 2.000 euro.
Il Tax Credit Edicole è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e può esse
Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari – proroga del regime speciale per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive
È stato parzialmente modificato il Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari prevedendo che, per gli anni 2021 e 2022, tale credito è concesso, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022, così ripartito:
- nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,
- e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Con tali disposizioni viene allineata la disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali.
Rimaniamo sempre a vostra disposizione.
Cordiali saluti
Zogno, 15 giugno 2021
Il Team Consulenza