Fattura elettronica: tra certezze e dubbi
Di Davide Locatelli, 13 Febbraio 2019
“Se continui a fare quello che hai sempre fatto, continuerai ad ottenere ciò che hai sempre avuto.” (Warren G.Bennis)
Partendo da questa considerazione, cari lettori, e pensando all’anno zero che stiamo vivendo, è innegabile che l’avvento della fatturazione elettronica obbligatoria è una novità che potrebbe portare importanti opportunità.
Prima tra tutte una maggiore tutela in quanto alcuni dati obbligatori indicati in fattura vengono prima verificati da parte del SdI (Sistema di interscambio) e se errati determinano lo scarto della fattura stessa non dandoci quindi la possibilità di registrare documenti errati.
In secondo luogo un risparmio di denaro legato alla dematerializzazione delle fatture stesse che quindi, salvo alcune eccezioni, non devono più essere stampate.
Infine un risparmio di tempo legato alla contabilizzazione delle fatture medesime (molti gestionali contabilizzano automaticamente le fatture lasciando all’operatore solo la fase di verifica) e che porta l’imprenditore ad avere più tempo per concentrarsi sull’obiettivo principale della sua attività: la gestione della propria azienda.
Ma allora una domanda viene spontanea:
Ma se la fatturazione elettronica è un vantaggio perché tutti si stanno lamentando?
Be diciamocelo francamente, in parte ci si lamenta perché il cambiamento comporta qualche sacrificio ed in un periodo dove tutti i giorni le imprese fanno sacrifici, uno in più può essere la goccia che fa traboccare il vaso.
Ma non è solo questo; l’idea generale che si ha e che è confermata ogni giorno dai chiarimenti che vengono pubblicati dall’Agenzia delle Entrate o dalle Associazioni di categoria di turno, è che si sia costretti a “giocare” una partita senza sapere tutte le regole del gioco.
A tal proposito allora, mi sembra utile riportare di seguito in sintesi alcune regole che sono state rese definitive negli ultimi giorni e che penso possano essere importanti per permetterci di “giocare” al meglio la nostra partita quotidiana con il Fisco.
Rifornimenti di carburante:
Obbligo di fattura elettronica anche se il mezzo rimane “sconosciuto”.
Per chi vuole detrarre l’iva e dedurre il costo dei rifornimenti di carburante è obbligatorio, oltre al pagamento effettuato con strumenti tracciati, farsi rilasciare fattura in formato elettronico (può essere sia immediata, che differita, ma la fattura elettronica serve sempre e comunque).
Nella fattura però l’indicazione della targa del mezzo è un elemento consigliato ma non obbligatorio, con la conseguenza che in sede di controllo la fattura non darà certezza dell’inerenza del costo sostenuto all’attività d’impresa, desumibile quindi esclusivamente dal comportamento tenuto dall’imprenditore, salvo prova contraria da parte dell’Agenzia.
Ditta individuale: meglio nome e cognome o la denominazione?
Nel caso tu debba fare una fattura ad una ditta individuale, che può avere una denominazione diversa dal nome e cognome del titolare, puoi scegliere quale dei due dati indicare; questo perché ciò che individua il tuo cliente è la corretta indicazione della sua partita IVA.
Data fattura ed invio al SdI: attenzione sempre alla cronologia.
Fino al 30/06/2019 (30/09/2019 per i soggetti con liquidazione IVA mensile) la data della fattura immediata deve coincidere con quella nella quale l’IVA è divenuta esigibile (consegna/spedizione per i beni e incasso del corrispettivo per le prestazioni di servizi).
L’invio al SdI invece può avvenire entro il giorno 16 del mese successivo, ma liquidando l’IVA nel mese di esigibilità della stessa.
Per esempio: se la consegna dei beni avviene il giorno 10/01/2019 la fattura dovrà riportare tale data e potrà essere inoltrata allo SdI entro il 16/02/2019, versando la relativa IVA sempre entro tale data. Questo però non toglie che le fatture devono essere emesse in ordine cronologico e numerate progressivamente (il 3 viene sempre prima del 4 e non può avere una data successiva).
Attenzione a versare l’IVA nel mese corretto!!
Una cosa è certa: nonostante tutte le deroghe, i cambiamenti e le sanzioni più o meno sospese, l’Erario vuole l’IVA nel mese/trimestre in cui questa è divenuta esigibile.
E se ci si sbaglia cosa succede? Scatta la sanzione piena pari al 30% dell’IVA non versata, salvo possibilità di sfruttare lo strumento del ravvedimento operoso prima che intervenga l’Agenzia a presentare il conto.
Le prestazioni sanitarie sono sempre all-inclusive.
Già da un paio d’anni le fatture emesse per prestazioni sanitarie devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria per poter poi essere eventualmente riportate nella dichiarazione 730 precompilata.
In virtù di tale obbligo, tali fatture non possono essere emesse in formato elettronico esistendo un divieto assoluto in tal senso; divieto che non viene meno neanche in presenza di fattura “ibrida”, cioè riportante in parte una spesa sanitaria, in parte invece una prestazione di servizi (ad esempio l’uso della camera o del parcheggio privato).
No Esterometro no fattura cartacea!
L’emissione di una fattura ad un soggetto non residente deve avvenire con le modalità sino ad oggi utilizzate. Se si vuole però evitare di dover comunicare tali fatture nel nuovo “Esterometro”, che altro non è che il vecchio “Spesometro” ristretto alle sole operazioni con l’estero (cambiano i nomi ma la minestra è sempre la stessa), tali fatture possono essere inoltrate anche in formato elettronico al SdI.
In questo caso però attenzione: il documento fiscale diventa la fattura elettronica e non quella cartacea e quindi la conservazione dovrà essere elettronica.
In conclusione quindi cari lettori, il mio consiglio è quello di riflettere attentamente sulle opportunità che la fatturazione elettronica ci può offrire senza lasciarci trarre in inganno dalle difficoltà iniziali che quotidianamente si incontrano e sulle quali lo Studio è sempre vicino a voi come un alleato fedele.
Alla prossima!