
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – CI RISIAMO
Di Davide Locatelli, 22 Ottobre 2019
Caro lettore,
come accade ormai per molti film di grande successo dove il sequel sembra essere diventata la regola (è di pochi giorni fa l’uscita dell’ultimo Rambo: Last Blood) anche il Fisco ci ha preso gusto a far seguire a cambiamenti epocali (leggasi Fattura Elettronica) altri stravolgimenti, come la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Diversamente dai film però, la data di uscita, pardon, di entrata in vigore delle nuove regole, è sempre la stessa: il primo gennaio.
Ad onor del vero, alcuni contribuenti hanno già dovuto fare i conti con tale rivoluzione dallo scorso 1 luglio 2019, ma dal 1 gennaio 2020 le nuove regole riguarderanno tutti coloro che sino ad oggi emettono ricevuta o scontrino fiscale.
In questo articolo mi limiterò a darti i punti cardinali di tale rivoluzione in modo tale che tu abbia la bussola per orientarti verso il cambiamento che ti attende ed essere pronto all’impatto con questa nuova realtà.
Bene, allora direi di non perdere altro tempo e di fornirti le coordinate giuste per impostare la tua rotta.
NORD: Una nuova realtà, ma non per tutti.
La prima cosa da chiarire subito è che questa nuova realtà non riguarderà tutti i titolari di Partita IVA, ma solamente coloro che svolgono un’attività per la quale oggi vige l’obbligo di emettere al proprio cliente ricevuta o scontrino fiscale, senza considerare se si tratti di una cessione di beni o prestazione di servizi.
Invece, tutti coloro che, nello svolgimento della propria attività, emettono esclusivamente fattura (perché obbligatorio o per facoltà concessa loro dalla legge) non entreranno a far parte della nuova realtà.
Questo è l’unico modo per distinguere chi di voi sarà soggetto a tale obbligo da chi non lo sarà, salvo alcune eccezioni che, come di consueto, confermano la regola; infatti sono esonerati da tale adempimento coloro che:
- svolgono operazioni non soggette a obbligo di certificazione (sono tutte le operazioni riportate nell’art. 2 D.P.R. n. 696/1996 tra le quali ad esempio la cessione di generi di monopolio, cessioni di giornali quotidiani o periodici, cessioni di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli che applicano il regime speciale previsto dalla legge I.V.A., ecc…..ecc…..);
- svolgono prestazioni di trasporto pubblico di persone e relativi veicoli;
- svolgono operazioni effettuate a bordo di navi, aerei, treni, nel corso di trasporti internazionali.
Queste sono le uniche esclusioni previste: altre non ce ne saranno!
So già cosa stai pensando: ti sei dimenticato di escludere i soggetti forfettari o minimi!
Mi dispiace ma tale esclusione non è prevista e quindi anche tu, forfettario o minimo che sia, devi adeguarti alle nuove regole.
EST: Che cosa sta sorgendo all’orizzonte?
Una volta capito se la nuova realtà riguarderà anche te, la seconda cosa da chiarire è cosa ci troverai.
Nella nuova realtà scoprirai l’esistenza di due nuovi strumenti che sino ad ora non hai mai conosciuto: il Registratore Telematico ed il Documento Commerciale.
Il Registratore Telematico, senza entrare nei tecnicismi di tale strumento e per i quali ti invito a contattare al più presto la società che gestisce il tuo attuale Registratore di Cassa (se ne fossi sprovvisto ti consiglio di contattarne una quanto prima), ti posso dire che è uno strumento necessariamente collegato ad una linea internet “stabile” che emetterà, per ogni singolo corrispettivo registrato, un Documento Commerciale e comunicherà il totale dei corrispettivi registrati alla fine di ogni giorno all’Agenzia delle Entrate in modo automatico (o come alcuni affermano, schiacciando un bottone). Ecco quindi di cosa ti devi preoccupare entro il prossimo 1 gennaio 2020:
- avere installato nella sede della tua attività un Registratore Telematico;
- avere una linea internet fissa e stabile;
- avere le credenziali Fisco On Line per accedere alla tua Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (in questo lo Studio ti fornirà tutto il supporto di cui hai bisogno);
Il Documento Commerciale invece, in un sol colpo, sostituirà sia la Ricevuta Fiscale che lo Scontrino Fiscale che andranno, beati loro, in pensione; infatti si tratta di un documento che avrà in buona sostanza tutte le caratteristiche dello scontrino fiscale, ma al contrario di quest’ultimo non avrà valore fiscale, a meno che, nello stesso, non vengano indicati anche il codice fiscale e la P.Iva del soggetto acquirente.
Sicuramente mi dirai: bello, ma quanto mi costa tutto questo?
Ora, non che io voglia fare l’avvocato del diavolo, ma:
- per l’acquisto del Registratore Telematico o l’adeguamento di quello di cassa, che potresti già avere, è previsto un credito d’imposta che puoi compensare in F24 (non è molto ma pur sempre meglio di niente);
- una linea internet stabile all’interno del tuo negozio potrebbe trasformarsi in un servizio aggiuntivo offerto al tuo cliente e che quest’ultimo potrebbe apprezzare e non poco;
OVEST: Che cosa sta tramontando?
C’è sempre un dare per un avere, anche se alle volte le due cose non si compensano molto. Quindi se ad EST abbiamo visto quello che diamo, vediamo invece ora ad OVEST cosa riceviamo da questa rivoluzione a livello di semplificazioni, oltre al credito d’imposta:
- non dovrai più emettere ricevuta o scontrino fiscale, ma esclusivamente un Documento Commerciale;
- non dovrai più compilare il registro dei corrispettivi che andrà anche lui in pensione (attenzione che quelli compilati sino al 31/12/2019 li dovrai comunque conservare per i 10 anni successivi);
- il libretto di dotazione cartaceo (di cui erano in possesso tutti coloro che avevano un registratore di cassa) sarà sostituito dal libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico aggiornabile e stampabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
SUD: E se la nuova realtà non mi piace?
Se seguissimo il detto di oxfordiana memoria per cui “chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia, ma non sa quel che trova”, sicuramente saranno in molti a non voler entrare nella nuova realtà.
Purtroppo però questo non sarà possibile: infatti se non assolverai al tuo duplice compito di memorizzazione dei corrispettivi prima e di trasmissione telematica degli stessi dopo, le sanzioni che ti aspettano saranno queste:
- sanzione amministrativa: riguarda la mancata memorizzazione dei dati, l’omessa trasmissione o una memorizzazione/trasmissione incompleta degli stessi; in questo caso la sanzione è pari al 100% dell’I.V.A. evasa relativamente agli importi non memorizzati/trasmessi, con un minimo di sanzione di 500 euro;
- sanzione accessoria: se le stesse infrazioni di cui sopra vengono da te commesse ripetutamente (nel corso di 5 anni almeno 4 volte) rischi la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio della tua attività commerciale per un periodo da tre giorni ad un mese, salvo la somma contestata sia superiore a 50.000 euro: in tale caso la sospensione passa da un mese a sei mesi.
Se ti può consolare, per i primi sei mesi e quindi fino al 30 giugno 2020, le sanzioni non verranno applicate se inoltri tali dati entro e non oltre il mese successivo alla loro memorizzazione e se comunque versi l’I.V.A. correttamente nel mese di competenza.
Inoltre, anche dopo il 30 giugno 2020, potrai inoltrare i corrispettivi entro i 12 giorni successivi senza che questo comporti per te alcuna sanzione.
Bene mio caro lettore e ora che hai ben in mente i punti cardine della rivoluzione il mio consiglio è molto semplice: non perdere altro tempo, verifica se la rivoluzione riguarderà anche te e reperisci tutto ciò di cui eventualmente sei sprovvisto, per non arrivare impreparato all’impatto con la nuova realtà che ti attende.
A presto
Dott. Locatelli